L'accesso agli atti, disciplinato dalla L. 241/90 agli artt. 22 e ss. consiste nel "diritto degli interessati di prendere visione o di ottenere copia di documenti amministrativi" (con le eccezioni previste a livello normativo).
Il documento amministrativo oggetto dell'accesso è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atto, anche interno o non, relativo ad uno specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse.
Per ogni richiesta di accesso è necessario specificare una motivazione chiara, completa e direttamente collegata al documento e fornire l'indicazione precisa degli estremi del documento che permettano l'individuazione inequivocabile dell'atto oggetto della richiesta.