Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso
Al momento pur essendo stato introdotto il diritto, mancano i decreti ministeriali applicativi, che la norma definisce necessari per la loro applicazione. L’ufficio dello stato civile, a cui saranno demandati questi adempimenti, può intanto fornire le informazioni necessarie.
Per la costituzione formale delle convivenze di fatto
Si tratta di una possibilità con “poche formalità” e non risulta un obbligo per chi già convive, non bisogna essere né coniugati né uniti civilmente con altra persona; è possibile anche tra persone dello stesso sesso.
A tal proposito chi già convive e costituisce famiglia anagrafica (cioè un insieme di persone che coabitano nello stesso alloggio e sono legate da vincoli affettivi) può far risultare un nuovo rapporto di parentela rispetto all’intestatario della scheda anagrafica, che dovrà essere uno dei due conviventi. Questo nuovo rapporto di parentela è definito dalla legge “convivente di fatto”.