La domanda, una volta presentata nei termini utili, non deve essere ripetuta nell’ anno successivo.
Le istanze vengono esaminate dalla Commissione elettorale comunale la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione e che nei loro confronti non esistono cause di incompatibilità, delibera l’ iscrizione nell’ albo.
La legge 21 dicembre 2005 n. 270 ha radicalmente modificato le modalità di nomina degli scrutatori che ora avviene con le seguenti modalità:
in occasione delle consultazioni elettorali, precisamente tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all’ albo pretorio del Comune, procede:
a) alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’ albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.