I casi più ricorrenti di acquisto della cittadinanza italiana sono conseguenti al matrimonio con un cittadino italiano (art. 5 L. 91/1992), o per residenza su territorio italiano (art. 9 L. 91/1992). I relativi procedimenti sono istruiti presso la Prefettura del luogo di residenza ed hanno termine con l’adozione del decreto di concessione della cittadinanza.
A seguito dell’avvenuta notifica del decreto, l’interessato deve prestare giuramento entro 6 mesi, pena la decadenza dei diritti connessi, innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento.
Il giuramento deve essere reso davanti all’ufficiale di stato civile del comune di residenza.
Pertanto, effettuata la notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, e’ necessario che il cittadino straniero fissi un appuntamento presso l’ufficio di stato civile comunale per stabilire giorno ed ora del giuramento.
Considerato che questo ufficio, preliminarmente alla prestazione del giuramento, procede ad una verifica della documentazione di stato civile riguardante l’interessato, per motivi organizzativi, non e’ ammessa la prestazione del giuramento presentandosi direttamente all’ufficio di stato civile senza aver fissato in precedenza apposito appuntamento.