Separazione e divorzio

Servizio attivo

Consulta questa scheda servizio per conoscere le modalità di separazione e/o divorzio.

A chi è rivolto

Cittadini che intendono separarsi o divorziare.

Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Come fare

Separ

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

  • in assenza di figli;
  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

 che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

 

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi).

Inoltre

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:

Tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

Le fasi dell'accordo:

  1. prenotazione di appuntamento;
  2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato sul c.c. 13353610  intestato a Comune di Montecalvo in Foglia - Servizio Tesoreria – 47921 CAUSALE  DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014);
  3. entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
  4. nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  5. l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  6. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  7. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  8. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Cosa serve

Consultare questa scheda servizio per conoscere la documentazione necessaria.

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio.

Tempi e scadenze

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Municipio, 1, 61020 Montecalvo In Foglia PU, Italia

Tel: 072258113 int. 4
Email: anagrafe@comune.montecalvo.pu.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 04/06/2025